INFO-Legale


Problemi con il contratto d'affitto
Ho convissuto per alcuni anni con il mio partner in  una casa in locazione, il cui contratto era intestato a lui/lei soltanto. A seguito del suo decesso, il proprietario mi intima da allora di lasciare libero l'appartamento, minacciando di adire le vie legali. Come devo comportarmi?
In deroga a quanto stabilito dall'art. 1614 c.c., l'art. 6 della Legge n. 392/78, mantenuto in vigore anche dalla successiva Legge n. 431/98 in materia di locazioni ad uso abitativo, prevede che, in caso di morte dell'inquilino, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti e affini con lui abitualmente conviventi. Le condizioni affinché operi la successione nel contratto intestato al conduttore defunto sono pertanto due e debbono ricorrere entrambe: in primo luogo la "abituale convivenza" con il defunto di colui che intenda succedergli nel contratto stesso e, quindi, la qualità di coniuge o di erede, sia legittimo che testamentario, o di parente o affine.
A tali categorie di soggetti deve tuttavia essere aggiunto, a seguito dell'epocale sentenza n. 404/88 della Corte Costituzionale, il convivente more uxorio, a cui la Consulta ha appunto riconosciuto il diritto di succedere nella locazione al conduttore defunto, a prescindere dalla situazione familiare del titolare del contratto e dalla presenza di eredi legittimi.
Lei ha pertanto pieno diritto di rispondere al proprietario di casa con una raccomandata a/r, nella quale faccia valere il Suo diritto a permanere nell'appartamento, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni già accettate dal Suo compagno, in base alla normativa innanzi illustrata.

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Offendere sul web, ne risponde anche il gestore?
Siamo nella cosidetta era 2.0 ed uno dei temi più roventi ma anche uno dei fatti più ricorrenti, secondo un contorto senso di libertà di espressione, è l'attribuzione della responsabilità dei gestori dei portali internet davanti ai messaggi offensivi pubblicati on line. Il delitto di diffamazione è posto, assieme a quello di ingiuria (rispettivamente artt. 595 e 594 c.p.), a protezione del bene giuridico dell'onore, il quale viene abitualmente scisso nelle due species di onore in senso soggettivo ed onore in senso oggettivo (o reputazione). Mentre il primo è definibile come “l'idea che un soggetto ha di sé”, il secondo – che coincide con la reputazione – altro non è se non il modo in cui la collettività guarda al singolo. Il concetto giuridico amplia fortemente la tutela e, pertanto, la responsabilità dei gestori di tali portali si configura quando i commenti degli utenti assumano contenuti di odio e diventino minacce dirette per l'integrità fisica delle persone e gli stessi gestori non riescano ad adottare misure efficaci per rimuovere tempestivamente e senza preavviso i contenuti chiaramente illegali. 
Sul punto è stata investita la Corte Europea dei Diritti dell'uomo che con la sentenza  del 2 febbraio 2016 ha affrontato questo tema ampiamente discusso. Il caso di specie riguarda il ricorso di un importante organo di autoregolamentazione dei fornitori di contenuti internet ungherese Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete ("MTE") e di una società Index, proprietaria di uno dei più importanti portali di notizie Internet in Ungheria.
In particolare MTE  pubblica, all'interno di un forum, le contestazioni di molti utenti dal carattere particolarmente offensivo relativamente ad una tassa suppletiva per l'inserzione pubblicitaria  su due siti di annunci immobiliari relativi . Per tali motivi la società che gestisce i siti web cita in giudizio MTE ed Index perché responsabili di aver danneggiato la reputazione della stessa società attraverso quei contenuti diffamatori. I giudici ungheresi accolgono i motivi del ricorso e condannano i ricorrenti al pagamento di 250 euro obbligandoli a rimuovere i commenti. I giudici, difatti, ritengono che la responsabilità dei commenti diffamatori è da attribuire ai gestori dei portali che quindi rispondono in toto dei danni causati dai terzi utenti. 
MTE ed Index non accettano tale decisione e ricorrono alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo invocando la libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Secondo la Corte, stante la presenza di un forum nel sito e quindi dell'intervento o meno di un moderatore,  il comportamento dei ricorrenti deve essere valutato alla luce dei principi applicabili alla stampa. Difatti, nel caso di specie, il diritto fondamentale leso non è il diritto alla libertà di espressione in quanto tale, ma uno dei suoi elementi particolari, il diritto alla libertà di stampa: il riconoscimento della responsabilità dell'operatore della pagina web limita ovviamente la libertà di stampa - che comprende, senza dubbio, la comunicazione su Internet. Nello specifico la Corte ricorda che, anche se non editori in senso tradizionale i portali di notizie Internet devono, in linea di principio, assumere compiti e responsabilità. 
A causa della particolare natura di Internet, i compiti e le responsabilità possono essere diversi in una certa misura da quelle di un editore tradizionale, in particolare per quanto riguarda i contenuti di terze parti. La Corte non ha condiviso  l’atteggiamento delle autorità nazionali che hanno ritenuto illegittimi  i commenti in quanto dannosi per la reputazione della società. Difatti secondo la Corte bisogna distinguere tra gli interessi commerciali di reputazione di una società e la reputazione di un individuo che si riflette sul suo status sociale. 
E’ quest’ultimo interesse che va tutelato in quanto ha ripercussioni sulla stessa dignità dell’individuo.  Nel caso di commenti diffamatori, pertanto, bisogna valutare i diversi elementi che concorrono all' eventuale azione repressiva; primo fra tutti deve essere valutato il contesto dei commenti poi  le misure applicate dalla società responsabile, al fine di prevenire o rimuovere i commenti diffamatori. Verificate le predette circostanze si dovrà opportunamente bilanciare la responsabilità degli effettivi autori dei commenti come alternativa alla responsabilità dell'intermediario con  le conseguenze del procedimento nazionale per la società ricorrente.


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I genitori a scuola dal Ministero 
Tra genitori separati e scuola si annidano e alimentano nuovi focolai di disputa. Frequenti sono le occasioni in cui i dirigenti scolastici si trovano a dover intervenire e cercare di interagire con genitori che manifestano con continui atteggiamenti ostativi la loro conflittualità rendendo complicato il relazionarsi tra scuola e famiglia. Curare ed educare la prole rispettandone scelte e propensioni è un dovere di cooperazione tra agenzie educative e genitori stessi. Spesso, infatti, le modalità di esercizio delle pattuizioni giudiziali sono il punto d’inizio della disputa coniugale irrisolta. La circolare ministeriale prot. n. 5336 del 02/09/2015 intitolata "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge n.54/06 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli" emessa da Ministero dell'Istruzione suggerisce modalità pratiche per la tutela della bigenitorialità, suggerendo modalità e comportamenti per una efficace tutela degli interessi dei piccoli alunni che non devono restare schiacciati da comportamenti ostruzionistici di genitori abbarbicati su situazioni di coniugi confliggenti. La circolare ministeriale è segnale di quell'interesse per il minore che parte dalla Convenzione ONU dei diritti dell'Infanzia di New York del 1989 per arrivare su ogni banco di scuola prevedendo ed individuando le condotte che possono agevolare i rapporti tra questi tre soggetti necessariamente interessati:

a) l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato.
b) l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.
c) l'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico o diversamente l'utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms od email) per le "comunicazioni scuola famiglia".
d) la richiesta della sottoscrizione, per presa visione, della "pagella" e dei principali documenti – scuola famiglia - da parte di entrambi i genitori (l'allocatario ed il non allocatario) quando non siano già in uso tecnologie elettroniche, ma moduli cartecei.
Infine, come buona pratica amministrativa, si suggerisce di inserire, nella modulistica da compilare, laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, una specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio".
In ques’ambito di tutela della perfetta bi-genitorialità è bene ricordare che colui che "non abbia" riconosciuto un figlio, non possa esercitare nei confronti di un estraneo alcuna facoltà, di conseguenza la madre possa trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 316 , 4 co., codice civile, e quindi sia l'unica ad avere sul minore l'onere di esercitare la relativa responsabilità. Nelle famiglie di fatto l'esercizio della bigenitorialità è pacifico a nome del citato articolo e si limita infatti a riconoscere identiche facoltà ad entrambi i genitori, mentre il genitore che non esercita la responsabilità ha, comunque, l'onere di -vigilare – sull'istruzione educazione e condizioni di vita del proprio figlio. Quanto all'ulteriore caso specificamente richiamato, quello della lontananza, incapacità od altro impedimento di cui all'art. 317 c.c. è opportuno considerare come l'articolo appena richiamato si riferisca, pacificamente, a delle condizioni estreme, che esulino dall'ambito della volontà del genitore: le deroghe all'esercizio dell'onere della responsabilità genitoriale possono infatti essere quelle riferite ad un "impedimento materiale" come è da dire per i casi di grave malattia, emigrazione, navigazione o la missione all'estero od ad un "impedimento giuridico" come quelle riferite allo stato di assenza o all'interdizione. Solo in questi casi eccezionali, l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà ex lege in capo, in via esclusiva e sino al cessare dell'impedimento, al genitore presso il quale il minore si trovi . Ora non resta che attendere la concreta attuazione di tutto ciò.


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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO STRADALE

Frequenti sono le domande che mi vengono poste nel campo dell’infortunistica stradale, tra le più singolari c’è quella di una signora la quale chiedeva se fosse giusto che le  fosse applicata la presunzione di colpa al 50% in un incidente in cui lei conduceva una bicicletta. Ebbene sì; la presunzione di colpa al 50% stabilita dall’art. 2054 del c.c. si applica anche al conducente di una bicicletta. L’occasione, quindi, mi ha dato lo spunto per appronfondire questa tematica spesso complessa con l'intento di fornire vari suggerimenti che potrebbero tornae utili e per ricordare che in questo settore spesso complesso nelle procedure, l’assistenza di un legale è sempre utile e non comporta oneri economici, in quanto le spese sono pagate dall’assicurazione. E' bene precisare che la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ovvero dal transito di pedoni, veicoli, animali, ricorre quando un soggetto arrechi danno ad un altro soggetto ovvero a cose e/o animali, a causa di un determinato comportamento derivante dalla circolazione stradale.
Il soggetto danneggiante sarà sempre tenuto risarcire i danni arrecati laddove l'evento dannoso sia conseguenza della condotta del danneggiante. Il nostro ordinamento, ex art. 2054 c.c., prevede una presunzione di responsabilità in capo al conducente. Ciò vuol dire che il conducente sarà tenuto a risarcire il danno causato, laddove non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.

LE PARTI

Il Conducente del Veicolo

Per conducente si deve intendere colui che era collocato al posto di guida, e che pertanto, si trovava, al momento del sinistro, nella possibilità di compiere tutte le manovre necessarie per evitarlo. In generale si reputa colpevole anche la condotta del conducente che non abbia previsto l'imprudenza dell'altro e che, pertanto, non abbia fatto nulla per evitare il sinistro

Il Proprietario del Veicolo

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, a meno che non provi che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà. Prendiamo per esempio l'ipotesi in cui il veicolo venga sottratto al padre/proprietario dal figlio maggiorenne senza il consenso di quest'ultimo. Qualora il figlio dovesse causare un sinistro stradale, il padre/proprietario potrà essere ritenuto esente da ogni responsabilità solo se riesca a dimostrare che il veicolo circolava senza il suo consenso. Il conducente ed il proprietario sono sempre responsabili dei danni derivanti da vizi di manutenzione dell'autoveicolo.

Il Pedone

È pedone chi non conduce un veicolo (quindi anche chi porta a mano una bicicletta). Il conducente risponde sempre dell'investimento del pedone, salvo che non provi l'imputabilità dell'incidente interamente alla condotta del pedone. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità del conducente viene meno quando:
 - il pedone, per cause estranee alla diligenza del conducente, non poteva essere avvistato;
 - il pedone sia venuto improvvisamente a trovarsi innanzi al veicolo ad una distanza così breve, da rendere    inevitabile l'investimento;
 - il conducente non abbia compiuto alcuna infrazione.
Nel caso in cui, per esempio, un pedone venisse investito mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali, il conducente non ne sarà ritenuto responsabile solo laddove si provi che il pedone abbia tenuto una condotta così imprevedibile da non consentire all'autista di poterlo avvistare.

Il Trasportato

Il trasportato, che abbia subito danni per effetto di un sinistro stradale, potrà ai sensi del D.Lgs. 209/2005 essere risarcito direttamente dall'impresa assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.


AZIONI DA COMPIERE IMMEDIATAMENTE

Compilazione modulo blu

Per prima cosa è necessario compilare il modulo di constatazione "amichevole" c.d. modulo blu con indicazione di tutte le informazioni richieste; in particolare nominativi, auto, targhe, riferimenti anagrafici, nome delle assicurazioni, data, luogo e modalità del sinistro.
Può accadere che una delle parti non intenda sottoscrivere il modulo, in questo caso il mio consiglio è quello di far intervenire le forze dell'ordine per accertare la dinamica dell'incidente. Ovviamente in quest'ipotesi gli Agenti constateranno i fatti e, eventualmente eleveranno le contravvenzioni dovute a chi risulta aver commesso delle violazioni al Codice della Strada.
Qualora non si intenda far intervenire le forze dell'ordine ma si abbia la convinzione che il sinistro sia avvenuto per causa dell'altro sarebbe utile raccogliere i nominativi delle persone che hanno assistito all'incidente e che possano testimoniare, qualora ve ne fosse bisogno, circa quanto avvenuto.

Denuncia del Sinistro alla Propria Compagnia Assicurativa

In ogni caso, immediatamente dopo il sinistro, entro i tre giorni successivi, è bene recarsi presso la propria compagnia assicurativa per comunicare quanto avvenuto. È controverso se tale termine determini decadenze di sorta, recenti pronunce della giurisprudenza hanno stabilito di no, ma il mio consiglio è di evitare contestazioni in merito e fare immediatamente la comunicazione.
Una volta avvenuto un sinistro stradale, i conducenti dei veicoli coinvolti devono farne denuncia alla propria compagnia assicurativa. Denunciate tempestivamente il sinistro alla vostra compagnia di assicurazioni (art. 143 C.d.A.). Vantaggioso è farlo nel più breve tempo possibile.



CASISTICA

Scontro tra più veicoli
Nel caso di scontro tra più veicoli, vi è una presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti (cioè tutti vengono ritenuti responsabili). Per la giurisprudenza, si ha scontro in caso di:
 - collisione tra due veicoli provenienti in senso di marcia opposto;
 - tamponamento tra veicoli proveniente nello stesso senso di marcia;
 - contatto tra più veicoli (come nei casi di tamponamenti a catena o di carambolo di una autovettura).
In tutte queste ipotesi i due conducenti saranno ritenuti entrambi responsabili del sinistro, salvo che uno dei due non riesca a provare la sola colpa dell'altro conducente.

Indennizzo diretto
Dal 1° febbraio 2007 Dal 1° febbraio 2007 è in vigore il RISARCIMENTO DIRETTO. L’indennizzo diretto si può attivare solo nel caso di un incidente tra due veicoli a motore, entrambi immatricolati in Italia o, nella Repubblica di San Marino o, nello Stato del Vaticano e assicurati con compagnie Italiane o con una compagnia straniera che abbia aderito alla procedura di risarcimento diretto. In queto caso i danneggiati potranno rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione In nessun caso l'indennizzo diretto potrà operarre a fare del terzo trasportato.

Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da:
-veicolo non identificato;
-veicolo non coperto da assicurazione;
-veicolo assicurato con una compagnia assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta;
-veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. in caso di furto).
Il danneggiato (non essendo individuato il soggetto contro cui proporre azione di risarcimento) dovrà accedere al Fondo di Garanzia Per Le Vittime Della Strada, costituito presso la CONSAP, da cui potrà ottenere il risarcimento della propria pretesa fino al limite massimale previsto dalla legge vigente in quel momento.

Sinistro Fantasma
Fenomeno che preoccupa tutti è quello dei sinistri fantasma e, statistiche alla mano, succede sempre più spesso. Può capitare che la vostra assicurazione vi contatti addebitandovi un sinistro con un altro veicolo o, in altri casi, il consumatore noti che l’aumento della polizza assicurativa deriva da un incidente. Ma non solo. A volte, addirittura, il consumatore scopre di avere fatto un sinistro nel momento in cui gli viene inviato l’attestato di rischio. In ogni caso, ciò che fa rimbalzare dalla sedia è che quel sinistro non è mai avvenuto. L’IVASS – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – a tal proposito, ha deciso di intervenire e, con una nota inviata a tutte le imprese assicuratrici, ha sottolineato con forza la necessità di far presente tutti quei casi di contestazione in cui l’assicurato pensa di aver subito un malus ingiusto e, per arginare il fenomeno, ha chiesto maggior severità e soprattutto maggiori controlli. Come difendersi nel caso di sinistro fantasma? Innanzitutto, entro 30 giorni dalla scoperta del sinistro, va inviata all’assicurazione raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si dichiara di essere estranei ai fatti contestati, peraltro, se possibile, meglio allegare eventuali versioni di testimoni provante la non veridicità dell’evento, corredate da valido documento di riconoscimento. L’assicurazione è obbligata a rispondervi, entro 45 giorni dalla data di ricezione della raccomandata, altrimenti siete autorizzati a rivolgervi all’IVASS che può aprire un fascicolo e, nel caso in cui accerti comportamenti irregolari da parte della vostra compagnia assicurativa, può sanzionarla. Altro punto determinante e necessario è formulare una richiesta all’assicurazione di accesso agli atti (art. 146 C.d.A) al fine di avere informazioni, sul sinistro attribuitovi, circa la conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni. Le imprese di assicurazioni sono tenute a consentire tale accesso sia ai contraenti che ai danneggiati. E’ bene ricordare che se non ci si muove per tempo, scatta il principio del “silenzio-assenso”, per cui l’assicurazione sarebbe autorizzata a procedere al risarcimento.

Sinistro causato da veicolo straniero
Quando un incidente in Italia è stato causato da un veicolo straniero, il danneggiato si deve rivolgere all'U.C.I., cioè l'Ufficio Centrale Italiano, che è competente per la gestione dei sinistri causati da veicoli immatricolati o registrati all'estero. In caso di incidente, dunque, bisogna farsi consegnare dalla controparte il duplicato della "carta verde" in cui sono riportati i dati dell'auto e dell'assicurazione straniera. E' poi sempre utile compilare il modello blu di constatazione amichevole dell'incidente per facilitare il risarcimento. Se il responsabile del sinistro è l'italiano, questi deve informare la propria assicurazione mediante una denuncia cautelativa, ed è a quest'ultima cui lo straniero potrà rivolgersi per chiedere il suo risarcimento dei danni. Nel caso di sinistro verificatosi all'estero, il cittadino italiano deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa dello straniero correlata dal modello blu di constatazione amichevole dell'incidente ed informare la propria compagnia assicurativa.

Sinistro causato da buca nel manto stradale
Nel caso di buche del manto stradale per ottenere il risarcimento l’utente deve dar prova dell’alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche caratteristiche, abbia determinato la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, ovvero l’imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, ha subito un danno. L’insidia, pertanto, deve avere alcuni presupposti oggettivi di gravità, insiti nell’insidia stessa, mentre dal lato soggettivo l’insidia deve essere imprevedibile ovvero non evitabile attraverso una ragionevole condotta diligente da parte dell’utente. L’Ente Pubblico, invece, per andare esente da colpe deve dimostrare il “caso fortuito”, ovvero un accadimento imprevedibile ed inevitabile, di per sé sufficiente a produrre l’evento ed estraneo alla sfera di azione del Comune custode della strada. Questo accadimento può consistere nel fatto della natura, nel fatto del terzo o nel fatto dello stesso danneggiato, purché, in questi casi, le condotte del terzo o del danneggiato abbiano costituito la causa esclusiva del danno. Il Comune deve, dunque, dare conto del fatto che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. E’ così sufficiente, per provare il caso fortuito, dimostrare di aver rispettato tutte le regole cautelari che si imponevano nella gestione della rete stradale. Se, nonostante l’impiego dei mezzi tecnici e l’assunzione di quelle condotte necessarie in relazione alla natura della cosa, il danno si è verificato ugualmente, deve ritenersi provato, quanto meno per presunzione logica, il caso fortuito. Il danneggiato deve, dunque, dimostrare che il danno è dipeso direttamente dall’ostacolo presente sulla carreggiata in quanto esso non era né visibile né prevedibile e, pertanto, inevitabile. Al contrario, l’ente è libero da responsabilità se dimostra la visibilità e prevedibilità del pericolo e, di conseguenza, l’esistenza di un elemento interruttivo del rapporto di causalità, quale la colpa del conducente negligente e disattento.

DOMANDE FREQUENTI

1. E' possibile far riparare il veicolo danneggiato prima di aver conseguito il risarcimento dalla compagnia assicurativa o addirittura prima che il perito di questa l'abbia visionato?

Sì. La legge prevede che il mezzo danneggiato deve rimanere a disposizione del perito dell'assicurazione per almeno 8 giorni lavorativi, non festivi e successivi alla ricezione della raccomandata. E' comunque opportuno scattare al veicolo alcune fotografie da conservare e poi esibire al perito successivamente incaricato dall'assicurazione insieme ai documenti del veicolo.

2. E' necessario far riparare il veicolo danneggiato una volta ottenuto il risarcimento dall'assicurazione?
La legge n. 273 del 12.12.2003 sanciva l'obbligo per il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti al veicolo di trasmettere all'assicuratore la fattura relativa alle riparazioni entro 3 mesi dal risarcimento. Ove il danneggiato non vi avesse ottemperato, l'assicuratore aveva diritto a chiedere in restituzione la somma corrisposta. Attualmente tale norma non piu' in vigore.

3. Il risarcimento del danno deve essere pari al costo delle riparazioni necessarie per riparare il veicolo danneggiato anche quando supera il suo valore commerciale (cd. riparazioni antieconomiche)?

Pur essendoci alcune sentenze della Corte di Cassazione in senso contrario, solitamente, in caso di riparazioni antieconomiche di un veicolo danneggiato, la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto del valore di mercato della vettura, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di una vettura nuova, detratto il valore presumibile del relitto medesimo.

4. E' risarcibile il mancato uso dell'autovettura durante la sosta forzata per la sua riparazione?

Sì, è il cd. danno da fermo tecnico ed è solitamente risarcito conteggiando i giorni lavorativi occorsi per rimettere in buono stato il veicolo. Può comprendere in alcuni casi anche le spese per il noleggio di una vettura sostitutiva.

5. Quali danni sono astrattamente risarcibili a seguito di un sinistro stradale?

I danni che trovano ristoro nel nostro sistema giuridico giurisprudenziale conseguenti a un sinistro stradale sono essenzialmente di due tipologie: il danno "patrimoniale" ed il danno "non patrimoniale". Il danno patrimoniale può consistere in una perdita del proprio patrimonio (ad es. il danno al veicolo, agli indumenti, le spese mediche etc. ), o in un mancato guadagno (ad es. i giorni di malattia in cui non si è potuto lavorare); il danno non patrimoniale essenzialmente può consistere nel danno biologico, cioè' nella lesione del diritto alla salute di cui ogni soggetto è titolare e nel danno "morale" cioè nel dolore fisico o psichico transitorio derivante dal fatto illecito. In casi particolari si parla inoltre di "danno esistenziale" o di "danno non patrimoniale ulteriore", ma la giurisprudenza in proposito non si è ancora consolidata (vedi le cd. sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del novembre 2008).


6. Quali sono le conseguenze nel caso in cui il danneggiato abbia subito lesioni fisiche tali da doversi operare?

Il danneggiato che si sottoponga ad intervento medico-chirurgico ha diritto al rimborso del costo dell'operazione, sia nel caso questa abbia luogo presso il sistema sanitario nazionale sia presso strutture private (entro certi limiti). Inoltre ha diritto al risarcimento del danno biologico per invalidità permanente che eventualmente residui a seguito dell'operazione.

7. E' risarcibile il mancato guadagno dipeso dalle lesioni subite nel sinistro?

Nel caso del lavoratore dipendente, solitamente non esiste mancato guadagno, in quanto il danno cd. patrimoniale viene indennizzato dagli enti previdenziali (INPS e INAIL) che corrispondono, per un certo periodo, la retribuzione al lavoratore anche quando questi è assente dal lavoro. Possono fare eccezione gli straordinari svolti dal lavoratore, i compensi per trasferte, buoni pasto non goduti etc. che devono essere conteggiati quale danno patrimoniale. Nel caso del lavoratore autonomo, invece, il danno patrimoniale viene risarcito se rigorosamente provato. Il risarcimento viene di solito calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi più alta degli ultimi 3 anni; il reddito totale viene diviso per i 365 giorni dell'anno, quindi il risultato viene moltiplicato per i giorni lavorativi persi a causa delle lesioni riportate nel sinistro.

8. In cosa consiste il concorso di colpa o di responsabilità e quali sono le loro conseguenze?

Il concorso di colpa, o di responsabilità, si ha quando il sinistro è stato causato dalla condotta di guida colposa di una pluralità di soggetti che hanno quindi contribuito, anche in misura diversa, al suo verificarsi. Il concorso di colpa viene solitamente valutato in percentuale (ad esempio, il veicolo A ha un concorso del 10%, il veicolo B del 90%). In caso di concorso di colpa o di responsabilità, la liquidazione dei danni subiti da un soggetto viene decurtata nella misura della percentuale di colpa a lui imputabile. Ad esempio, se il conducente del veicolo A ha riportato danni per 1.000 Euro, ma ha un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%, la liquidazione dei

9. Dopo quanto tempo il diritto al risarcimento cade in prescrizione?

Il diritto al risarcimento che tragga origine da un sinistro connesso alla circolazione stradale e che abbia determinato soltanto danni a cose si prescrive (cioè si estingue per l'inerzia del danneggiato) in due anni dal giorno del sinistro.


NOVITA' LEGISLATIVE in materia di risarcimento danni

Il D.L. 23.12.2013 n.° 145 ha introdotto alcune novità in materia di risarcimento danni da sinistro stradale che potrebbero rendere impossibile conseguire il risarcimento:

1) - in primo luogo, la raccomandata di richiesta danni (che deve essere presentata con rigorose formalità) DEVE obbligatoriamente essere inoltrata entro tre mesi dalla data del sinistro; in caso contrario, si perde il diritto al risarcimento danni. Purtroppo, l'esperienza insegna che TUTTI, quando hanno un sinistro, si rivolgono direttamente alla propria Agenzia di Assicurazione che, quasi SEMPRE, si limita a raccogliere la denuncia ed a dar corso ad attività informali (telefonate e quant'altro) per conseguire il risarcimento a favore del proprio Cliente/Assicurato, senza assolutamente predisporre una regolare raccomandata di richiesta danni, con tutte le particolari formalità previste dal Codice delle Assicurazioni (articoli 141, 145, 148, 149); se, pertanto, entro tre mesi dalla data di accadimento del sinistro la propria Agenzia di Assicurazione non dovesse riuscire a far conseguire il giusto risarcimento al proprio Cliente, quest'ultimo non potrà più rivolgersi ad un avvocato, perché il diritto al risarcimento danni sarà prescritto, il che sta a significare che quel Cliente non prenderà più una lira (anzi, un euro);

2) - in secondo luogo, sia nella denuncia di sinistro, sia nella raccomandata di richiesta danni dovranno essere indicati il nominativo dei testimoni; se non vengono indicati nella denuncia di sinistro e poi anche nella raccomandata di richiesta danni, quei testimoni non avranno alcun valore; anche in questo caso l'esperienza insegna che le denunce di sinistro vengono quasi sempre compilate dall'Agenzia in modo non sempre completo e se, rimarco ancora una volta, una persona ha un sinistro 'con ragione' e non indica subito il nome del testimone sulla denuncia di sinistro, quel testimone è come 'se non esistesse'
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RITRATTO DI FAMIGLIA 


Il diritto di famiglia è un ramo del diritto civile che regolamenta i rapporti familiari, quali il matrimonio, i rapporti personali fra i coniugi, i rapporti patrimoniali nella famiglia, la filiazione, i rapporti fra genitori e figli, la separazione, il divorzio, le obbligazioni alimentari e gli obblighi di mantenimento del coniuge più debole.
La Costituzione Italiana dedica alla famiglia tre articoli:
- l'art. 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
- l'art. 30 dispone che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
- l'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo". Secondo questi principi si agisce per tutelare i diritti di tutti i soggetti appartenenti alla famiglia sia essa legittima o di fatto.
LA SEPARAZIONE HA UNA SCADENZA?!
La separazione consensuale ha una scadenza, in poche parole una coppia può essere separata per tutta la vita se non vuol procedere con il divorzio?
Sì, la separazione non ha una scadenza, tuttavia, con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Con il divorzio viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc. ), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio.
MI SEPARO DAL MIO CONVIVENTE ANCHE SE LUI NON VUOLE?
Mamma di un figlio minore  mai sposata con il compagno e padre del minore, il compagno non le permette di andarsene nonostante sia giunto al capolinea il loro rapporto personale. Può la madre allontanarsi con il figlio minore?
A differenza delle coppie sposate, i conviventi posso cessare la relazione senza alcun provvedimento giudiziale ed alcun diritto di mantenimento, mentre, nei confronti dei figli, sussiste l'obbligo di mantenimento su entrambe i genitori.
TRADIMENTO ED ADDEBITO
Mio marito mi tradisce, voglio lasciarlo ed ho le prove dei suoi tradimenti, cosa posso fare?
Con le prove del tradimento, può fare un ricorso per separazione giudiziale con addebito. Gli effetti dell’addebito si riverberano esclusivamente sul piano patrimoniale, determinando la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione.
QUESTA ME L’HA REGALATA MIA MADRE, NON E’ TUA
In sede di separazione mio marito vuole siano conteggiati i regali di mia madre, è possibile?
In caso di separazione, i regali dei familiari se costanti e prolungati nel tempo vanno considerati ai fini della determinazione dell'assegno, in quanto effettivamente determinanti il tenore di vita della coppia.
IL TEST DI PATERNITA’
Il mio presunto padre si rifiuta di sottoporsi al test del Dna, come posso superare questo problema?
Se il figlio naturale chiede al presunto padre naturale il riconoscimento della paternità, questi non può invocare la prescrizione e il suo rifiuto di sottoporsi al test del Dna equivale ad accertamento positivo. Possono però prescriversi i diritti economici legati al mantenimento del figlio e al danno esistenziale patito da lui e dalla sua mamma per l'assenza dell'altro genitore.
SEI UN GENITORE SEPARATO E BENESTANTE?
Sono un medico chirurgo, vorrei chiedere la riduzione dell’assegno mensile che verso direttamente a mia figlia ventenne, studentessa universitaria.
Nulla da fare, tenute in debita considerazione sia  il contesto sociale di appartenenza della ragazza, delle sue esigenze di cura, di vita e di studio, nel frattempo accresciute, che le potenzialità economiche dell’obbligato.
DIRITTO DI VISITA DEI NONNI
In qualità di nonno non posso agire nel giudizio di separazione per regolare il mio diritto di visita con i minori?
Le  disposizioni in materia di affidamento della prole, nel prevedere il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155, co. 1, codice civile), non determinano i presupposti per la legittimità dell’intervento di questi ultimi nel giudizio di separazione personale dei coniugi allo scopo di ottenere una congrua regolamentazione degli incontri tra nonni e nipoti. In assenza di un dato normativo che autorizzi un’iniziativa sul piano giudiziario da parte degli ascendenti, non è consentito l’intervento degli stessi nei giudizi di separazione e divorzio, nei quali la posizione dei minori è tutelata sotto forme che non prevedono la loro assunzione della qualità di parte. 

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Troppa fiducia al commercialista 

Tempo fa, ho incaricato un commercialista di fiducia per la tenuta delle scritture contabili. Successivamente, la Guardia di Finanza, a seguito di un controllo presso la mia attività, ha riscontrato delle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e mi ha elevato una sanzione. Ho dato procura al commercialista affinché proponesse ricorso, ma nulla è stato fatto. Posso chiedere i danni al commercialista?

Innanzitutto, occorre ricordare che, in tema di responsabilità del professionista, l’art. 2236 c.c. prevede che, qualora si debbano risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà il prestatore non risponda dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.
L’attività del commercialista può essere considerata “prestazione di particolare difficoltà” e, pertanto, perché si possa delineare la responsabilità del commercialista – e conseguentemente il risarcimento del danno - è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
· l’esistenza effettiva di un danno;
· la prova dell’esistenza del rapporto professionale (ovvero, il “mandato” al commercialista);
· l’errore del professionista;
· il nesso causale tra l’attività erronea del professionista e il danno;
· le probabilità di successo del ricorso, qualora fosse stato tempestivamente depositato.
Ed infatti, “la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale, presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente, e, in particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita” (Cass. 9917/10; 10966/04; 21894/04).

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 La multa vale anche se il giallo al semaforo è breve

Almeno tre secondi: tanto deve durare il giallo al semaforo affinché la multa per chi è passato colrosso sia valida. E seppure lo scarto fosse minimo, appena una frazione di secondo, l'automobilista che va di fretta e non si ferma all'incrocio non può appigliarsi a un giallo troppo breve per fare a tempo a frenare. 

( Corte di Cassazione - Sezione VI civile . Sentenza 2 settembre 2014 n. 1847)

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Derubato in palestra


Mi hanno rubato alcuni oggetti personali dall’armadietto della palestra. Ho chiesto al titolare il risarcimento del danno ma mi è stato risposto che non si risponde per i beni depositati nell’armadietto. E’ vero?


Quando si paga il biglietto di ingresso per accedere ad una palestra (o ad una piscina), si stipula un contratto con il quale il titolare della palestra si obbliga non solo a far accedere l’utilizzatore alle attrezzature sportive, ma anche a fargli godere l'utilizzo d gli armadietti atti a riporre i beni ed oggetti personali assumendosi quindi anche l’obbligo di custodire i beni degli avventori e a restituirli al termine dell’attività sportiva.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria si applica infatti, al deposito presso gli armadietti della palestra, la disciplina riguardante il deposito in albergo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c..
Per effetto di tale assimilazione, il gestore dell’impianto sportivo risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto sportivo.
Eventuali dinieghi di responsabilità risulterebbero del tutto inefficaci e privi di fondamento a norma dell’art. 1785 quater c.c..

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Stop al colpo di frusta

Il risarcimento dei danni non patrimoniali, danno biologico, derivanti dalla distorsione del rachide cervicale a seguito di sinistri stradali (colpo di frusta), ha rappresentato nella nostra nazione un fenomeno socio-economico.  
Risultano introdotti dall’art. 32 della Legge 27/2012 i commi ter e quater all’ art. 139 del Codice delle Assicurazioni che aggiungono due importanti novità. 
Il comma 3-ter aggiunge all’art. 139 il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Il comma 3-quater, senza modificare testualmente l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, stabilisce autonomamente che: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” 

I comma sopra indicati introducono l’accertamento strumentale, un chiaro segnale che tende a combattere la speculazione proveniente dagli accertamenti soggettivi effettuati fino ad adesso ad opera dei medici, le assicurazioni vittime dei cittadini, ringraziano.

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